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[1]Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art54 · fonte del testo