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Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
