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[1]Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.
[2]Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
