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[1]Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.
[2]Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo' disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.
[3]Le spese sono a carico del trasgressore.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
