Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnovera' le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.

[2]Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

[3]Per quanto riguarda le cose mobili di proprieta' privata il Ministro provvedera', nel termine che sara' indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art71 · fonte del testo