Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

[2]Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art9 · fonte del testo