Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
I Ministeri suddetti di concerto fra loro con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono avvalersi, ai fini della vigilanza sul commercio e sulla produzione del prosciutto di San Daniele nonche' sulla apposizione del contrassegno o del marchio di cui all'articolo 4, di un solo eventuale consorzio volontario di produttori. L'incarico previsto dal comma precedente puo' essere affidato ad un consorzio volontario di produttori purche' esso:
- a)comprenda tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto di San Daniele;
- b)sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto di San Daniele;
- c)garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato. Il consorzio cui viene affidato l'incarico e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste. Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata dai Ministeri suddetti di concerto fra loro.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
