Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. 145 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno, l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1990, N.30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art8 · fonte del testo