Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno, l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
