Il Comitato nazionale ha facolta' di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterra' opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilita', agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art6 · fonte del testo