Spetta al Comitato nazionale di:

  • a)esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3;
  • b)promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;
  • c)collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;
  • d)esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;
  • e)assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorita' venga ad esso affidato nel campo delle sue attivita' istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge. Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentati al Ministro per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art5 · fonte del testo