La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio. I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art7 · fonte del testo