Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in rifer…
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri
Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento, intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio, anziché la nullità radicale di esso, rappresenta una misura di tutela insufficiente per la donna lavoratrice. La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale (art. 37), infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Conseguentemente tali principi, collegati a quello d'uguaglianza, impongono alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre per evitare anche che la maternità si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice. Devesi, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio.
Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1972
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art2 · fonte su Normattiva