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Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, e' dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

  • a)dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
  • b)dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
  • c)dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
  • d)di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura. Il contributo e' dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti. A partire dal 1 gennaio 1973 e' dovuto all'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali. Per i lavoratori a domicilio tradizionali e' dovuto un contributo di lire 120 settimanali. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura e' dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione. Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non e' dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti e' comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art21 · fonte su Normattiva