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Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attivita' commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e' corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire 50.000.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 22 gennaio 1988
