Di fronte al principio di eguaglianza non si giustifica che fra le imprese con personale femminile, originariamente obbligate, in virtù dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ad istituire camere di allattamento o nidi aziendali, dopo che tali servizi sociali sono stati assunti dalla mano pubblica (leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 30 dicembre 1971, n. 1204) solo quelle presso le quali camere di allattamento o asili-nido aziendali fossero ancora in funzione alla data del 15 dicembre 1971, siano obbligate (come previsto dall'art. 34 legge n. 1204 del 1971), a differenza da quelle che mai li abbiano istituiti o li abbiano chiusi, a continuare a tenerli in attività (salvo autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro in caso di più limitate esigenze). Non è invece in contrasto con il principio di eguaglianza che i suddetti datori di lavoro siano gravati (come disposto dall'art. 8 legge n. 1044 del 1971) dall'aumento di aliquota retributiva destinata ad alimentare il previsto speciale fondo per gli asili nido, e ciò in quanto tale aumento è posto indistintamente a carico di tutte le imprese, con o senza personale femminile. Perciò, mentre l'art. 34 della legge n. 1204 del 1971, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, deve riconoscersi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in base allo stesso parametro nei confronti dell'indicato art. 8 legge n. 1044 del 1971. Nessuna violazione dell'art. 3 Cost., è dato infine ravvisare riguardo all'art. 11 stessa legge, il quale si limita ad abrogare l'anche suindicato art. 11 della legge n. 860 del 1950.
Art. 3 cost. · Art. 34 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 8 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato · Art. 11 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato