Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1977 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971. L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, puo' autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza del 24 - 30 maggio 1977, n. 92 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1977 n. 155) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971".
Testo in vigore dal 9 giugno 1977 al 27 aprile 2001
