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Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purche' la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Alle lavoratrici spetta, altresi', l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalita' previste dalle norme vigenti. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art9 · fonte su Normattiva