Art. 10 — Informazioni rese al momento detta raccolta
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L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
- a)le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
- b)la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c)le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e)i diritti di cui all'articolo 13;
- f)il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare ((, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.)) 9 L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle ((investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,)) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467
9con decorrenza dal 1 marzo 2002
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 ha disposto che la modifica di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
