Art. 2 — Ambito di applicazione
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La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. (( La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. ))
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
