Art. 1 — Finalità e definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…
Art. 1260 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art1 · fonte su Normattiva