Art. 24 — Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
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Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004
