Art. 3 — Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
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Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002
