Art. 3 — Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' ((l'articolo 18)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
