Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 34 — Omessa o incompleta notificazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002
