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Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art34 · fonte su Normattiva