Art. 34 — Omessa o incompleta notificazione
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Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformita' a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
