Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 36 — Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

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Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art36 · fonte su Normattiva