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Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 17 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art39 · fonte su Normattiva