Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perché esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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