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Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonche' a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Societa' cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 27/1974

    Questione infondata
    13 febbraio 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione; b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 37…

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 2 Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri · Art. 1 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art1 · fonte del testo