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La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtu' delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennita', del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche' a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art16 · fonte del testo