Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtu' delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennita', del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche' a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art16 · fonte del testo