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((Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Le indennita' di cui al precedente comma sono corrisposte:

  • a)dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);
  • b)dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria; contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici)).

Testo in vigore dal 14 febbraio 1963 al 27 aprile 2001

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 14 febbraio 1963. 66 parole tolte, 49 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le lavoratrici tolto: delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonche' le impiegate delle aziende agricole aggiunto: dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoriatolto: , dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Le indennita'tolto: , di cui al precedente commatolto: , sono corrisposte:

a) tolto: dalle competenti gestioni dell'Istituto aggiunto: dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici tolto: per le quali in caso di malattia e' dovuta l'indennita' relativa dall'Istituto medesimo aggiunto: non considerate dalla successiva lettera b);

b) tolto: direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro aggiunto: dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria; contro le malattie, per le lavoratrici tolto: che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

aggiunto: ad essi iscritte. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri tolto: con cui vengono corrisposte le aggiunto: previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza … trattamento normale di malattia. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli tolto: uffici e dalle aziende aggiunto: Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art17 · fonte del testo