Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1963 al 27 aprile 2001. 179 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Le indennita' di cui al precedente comma sono corrisposte:

tolto: a) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);

tolto: b) dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria; contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art17 · fonte del testo