Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non violano gli artt. 3 e 37 della Costituzione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui escludono le lavoratrici madri addette ai servizi familiari dal godimento delle garanzie previdenziali in esse leggi stabilite nei riguardi delle altre lavoratrici madri. Il rapporto di lavoro domestico è, per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti, da ogni altro rapporto di lavoro. Il lavoro domestico familiare non è prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e scambi di beni, avente nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza. In ragione delle caratteristiche proprie del rapporto prese in esame, appare, pertanto, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.
Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 2 Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri · Art. 1 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con successiva legge sara' provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art2 · fonte del testo