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[1]Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura e' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria:

  • 1)salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000;
  • 2)braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000;
  • 3)braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000;
  • 4)braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000.

[2]L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta, in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 14 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art22 · fonte del testo