Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
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4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1963 al 27 aprile 2001. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000; 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art22 · fonte del testo