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[1]Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata: lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,; addetti ai servizi familiari:

  • A)comuni con oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
  • B)comuni con non oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 8 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 3 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

[2]La riscossione del contributo e' effettuata con le modalita' stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 25 aprile 1972

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art27 · fonte del testo