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[1]Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata: lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,; addetti ai servizi familiari:
- A)comuni con oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
- B)comuni con non oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 8 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 3 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
[2]La riscossione del contributo e' effettuata con le modalita' stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
8Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ha disposto (con l'art. 25) che dalla data di entrata in vigore del medesimo d.p.r. sono abrogate le disposizioni del titolo III della presente legge per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari.
Testo in vigore dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001
