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Il fondo costituito dai proventi dei contributi di cui all'articolo precedente e' amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 25 aprile 1972
