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Il fondo costituito dai proventi dei contributi di cui all'articolo precedente e' amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
8Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ha disposto (con l'art. 25) che dalla data di entrata in vigore del medesimo d.p.r. sono abrogate le disposizioni del titolo III della presente legge per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari.
Testo in vigore dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001
