Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1951 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Tale divieto non si applica nel caso:

  • a)di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • b)di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
  • c)di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale e' stato stipulato. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro e' obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali e' applicabile il divieto stesso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1950, n.986

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La L. 12 dicembre 1950, n.986 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

Testo in vigore dal 4 gennaio 1951 al 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 4 gennaio 1951. 55 parole tolte.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 12 dicembre 1950, n. 986, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 dicembre 1950, n.986

    La L. 12 dicembre 1950, n.986 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art3 · fonte del testo