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Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Tale divieto non si applica nel caso:
- a)di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b)di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
- c)di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale e' stato stipulato. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro e' obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali e' applicabile il divieto stesso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1950, n.986
1La L. 12 dicembre 1950, n.986 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."
Testo in vigore dal 4 gennaio 1951 al 27 aprile 2001
