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E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art4 · fonte del testo