Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art4 · fonte del testo