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E' vietato adibire al lavoro le donne:
- a)durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;
- b)ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;
- c)durante otto settimane dopo il parto.
Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001
