Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

E' vietato adibire al lavoro le donne:

  • a)durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;
  • b)ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;
  • c)durante otto settimane dopo il parto.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art5 · fonte del testo