Tutela giuridica dell'avviamento commerciale
Art. 8 — Prescrizione
I diritti di cui alle disposizioni della presente legge si prescrivono in tre anni.
Testo vigente dal 4 febbraio 1963
I diritti di cui alle disposizioni della presente legge si prescrivono in tre anni.
Testo vigente dal 4 febbraio 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art8 · fonte su Normattiva