Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Art. 7 — Nullità di rinunce anticipate

Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge. E' tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 4, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove.

Testo vigente dal 4 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art7 · fonte su Normattiva