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[1]L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo', a giudizio insindacabile, affidare la tutela sanitaria di cui all'art. 1 e i poteri riservati alla Federazione medico-sportiva italiana dalla presente legge anche ad altra organizzazione medico-sportiva.

[2]Disposizione transitoria.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1951 al 22 marzo 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1055~art5 · fonte del testo