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I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana che intendono ottenere la qualifica di medico effettivo della stessa, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'art. 2. Dal suddetto esame sono esonerati i docenti universitari dei corsi per medici effettivi gia' tenuti dalla Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1951 al 22 marzo 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1055~art6 · fonte del testo