Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il corrispettivo da accordare alla societa' indicata all'articolo 1 per l'esecuzione, eventualmente per gruppi, dei lavori e forniture di cui al medesimo articolo, e le relative modalita' di pagamento saranno determinati con decreto dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, in sede di esame dei progetti esecutivi da presentare dalla societa' medesima.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1975 al 22 dicembre 2008
